Il Bonus Prima Casa è ora disponibile anche per chi possiede gia’ una casa inidonea

Bonus Prima Casa

Una interessante novità sul bonus prima casa (nota II-bis all’ articolo 1, tariffa parte prima allegata al dpr 131/1986) che di fatto impedisce l’ agevolazione nei casi in cui:

  • Per chi gia’ possiede un abitazione nello stesso comune
  • Per chi, su tutto il territorio nazionale, è gia’ proprietario di un immobile acquistato usufruendo della agevolazione del “bonus Prima casa” (sempre che non venga venduta entro un anno dall’ acquisto del nuovo immobile)

Le caratteristiche oggettive dell’ abitazione per la quale si richiede l’ agevolazione, le legge specifica che si deve trattare di una abitazione accatastata in una categoria differente dalle categorie identificate come: abitazioni di lusso, Ville e Castelli.

La legge non ha mai fatto riferimento alla “idoneita’” abitativa dell’ unita’ immobiliare stessa di cui il contribuente risulti proprietario.

Risulta esserci una legge che per periodo limitato (24 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 dl. 16/1993 e Dl 155/1993) diede la possibilita’ di usufruire dell’ agevolazione anche a chi dimostrava che l’ abitaizone di cui era in possesso risultava di fatto essere non idenea.

Successivamente la legislazione non ha piu’ menzionato in modo specifico se il requisito dell’ idoneita’ dell’ abitazione potesse essere un fattore per usufruire dell’ agevolazione prima casa.

Secondo la cassazione, anche se non vi siano riferimenti espliciti in tal senso, risulta ovvio che debbano essere tenuti in considerazione perchè “il concetto di abitazione presuppone implicitamente il requisito della sua idoneità” alle finalita’ abitative con la diretta conseguenza che, se la casa gia’ posseduta (ovunque sia ed anche se acquistata con agevolazione prima casa) risulti non idonea, la stessa non impedisce l’ ottenitmento dell’ agevolazione alla prima casa.

Su questa basi, resta da capire se l’ inidoneita’ dell’ abitazione preposseduta sia da correlare ad una situazione oggettiva dell’ immobile, come nel caso di abitazioni lesionate da terremoto oppure sia da correlare alla situazione soggettiva del contribuente (ad esempio nel caso in cui, da single abbia comprato un monolocale e successivamente abbia creato una famiglia con figli).

Agevolazioni prima casa

Su questo tema la Cassazione ha tenuto delle decisioni ondivaghe, dando maggior peso, in certi caso, alla inidoneita’ oggettiva  ed in altri alla inidoneita’ soggettiva.

Con la Sentenza 2525/2018 viene stabilito che la valutazione di inidoneita’ puo’ essere derivata da osservazioni sia sullo stato oggettivo dell’ immobile, sia sullo stato soggettivo del contribuente.

Il beneficio fiscale è applicabile anche nel caso che: “anche all’ ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenza abitative dell’ interessato.”

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