La normativa vigente distingue tra:
- Società di persone non dotate di personalità giuridica, per cui i soci rispondono illimitatamente per eventuali debiti e obbligazioni (alcune eccezioni sono previste dalla legge). Questa caratteristica implica che la fiducia che i soci ripongono gli uni negli altri sia fondamentale per avviare un’attività. A questa tipologia di società appartengono:
- società semplice (S.s.);
- società in nome collettivo (S.n.c.);
- società in accomandita semplice (S.a.s.).
- Società di capitali dotate di personalità giuridica per cui è la società che risponde dei debiti e delle obbligazioni (alcune eccezioni sono previste dalla legge). Ne deriva un’irrilevanza della persona del socio e un facile trasferimento delle partecipazioni. Al fine di tutelare l’integrità patrimoniale di queste società vi è una struttura organizzativa complessa articolata in: assemblea, organo amministrativo e organi di controllo. A questa tipologia di società appartengono:
- società per azioni (S.p.A.);
- società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
- società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.).
Da notare che le società cooperative hanno personalità giuridica per cui è la società stessa che paga eventuali debiti e obbligazioni e non i soci.
Una volta analizzate le esigenze dei soci e definita la forma giuridica della società, il mio compito è assistervi in tutte le successive fasi della nascita della vostra impresa.
La costituzione di società avviene tramite un contratto denominato atto costitutivo che prevede formalità e iter diversi in relazione al modello societario.
L’atto costitutivo è un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio nella quale una o più persone conferiscono beni e servizi per svolgere un’attività economica e dividerne gli utili, quindi per scopo di lucro.
Tutte le società di persone e società di capitali hanno scopo di lucro, mentre le società cooperative hanno scopi mutualistici ovvero fornire ai soci beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle che da soli otterrebbero dal mercato.
L’attività economica che deve produrre gli utili rappresenta l’oggetto sociale dell’impresa e deve essere indicata nell’atto costitutivo.
Nel corso della vita della società tale attività può essere modificata in osservanza dell’atto costitutivo e dello statuto.
La legge individua nel notaio la figura professionale che deve compiere un delicatissimo compito: il controllo di legalità preventivo sui dati da inserire nell’atto costitutivo che devono essere certi e attendibili.
Una volta che l’atto è iscritto nel Registro delle imprese, produce immediatamente i suoi effetti.