Agevolazioni fiscali per acquisti all’ asta a favore di imprese

Vorrei parlarvi delle agevolazioni per l’acquisto di immobili nell’ambito di procedure giudiziarie da parte di soggetti che svolgono attività d’impresa che dichiarino in atto l’intenzione di ritrasferirli entro cinque anni.

Agevolazioni imprese: cosa dice la legge?

La Legge di stabilità anno 2017 ha prorogato al 30 giugno 2017 le norme agevolative previste per gli atti e ai provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare (previste dal libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile), o anche di una procedura di vendita fallimentare di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
In particolare per i soggetti che svolgono attivita’ d’impresa la norma ha previsto la tassazione con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna e pertanto 600 euro per ogni atto) per gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa.

Proroghe della tassazione per le agevolazioni

Questa tassazione di favore è stata prorogata al 30.06.2017 e l’impegno di rivendita è stato esteso al quinquennio dall’acquisto. L’agevolazione riguarda tutti gli immobili ed unica condizione per usufruire del beneficio è che l’acquirente dichiari l’intenzione di ritrasferire gli immobili entro cinque anni.

Agevolazioni: ritrasferimenti degli immobili

Nel caso in cui non si realizzi il ritrasferimento dell’immobile entro il quinquennio, l’acquirente dovrà versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria (9% per l’imposta di registro e euro 50,00 per ciascuna imposta -ipotecaria e catastale-, ossia euro 100,00 in totale) e versare la sanzione amministrativa pari al 30% delle imposte, oltre agli interessi di mora previsti dall’art. 55, comma 4, del D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro).

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