Approfondimenti sui benefici fiscali della prima casa

Sereni dal Notaio

Con questa breve comunicazione vorrei chiarire due aspetti che hanno sempre costituito il “tallone d’Achille” per l’ottenimento dei benefici fiscali inerenti la prima casa di abitazione:

1) Chi compra la prima casa e non risiede nel Comune ove l’abitazione è ubicata, ha tempo 18 mesi per trasferirvi la residenza ed il suddetto termine di 18 mesi decorre dalla data del rogito d’acquisto anche nel caso in cui si acquisti una casa non terminata e ci si impegni a finire i lavori, quindi si acquisti una casa in corso di costruzione.

Il dubbio deriva dal fatto che spesso si si è pensato essere possibile ottenere il beneficio tributario trasferendo la residenza nei 18 mesi a decorrere dalla fine dei lavori ed ora la Cassazione, con ordinanza del 17 aprile 2018, ha fatto chiarezza sul punto.

2) Spesso si è ritenuto di poter ottenere l’agevolazione fiscale oltre che per i beni pertineziali all’abitazione censiti quali categorie catastali ammesse dalla legge al beneficio e cioè C/2 (cantina) C/6 (garage) e C/7 (tettoia), anche per l’acquisto di una pertinenza non rientrante in tale categoria quale un’area di pertinenza adibita a giardino.

L’Agenzia delle Entrate ritiene però non concedere l’agevolazione con riferimento al valore dell’area suddetta (che viene tassato a parte con le aliquote ordinarie) qualora il giardino non sia censito in catasto fabbricati insieme al bene principale ma sia censito autonomamente al catasto terreni. Per cui è buona norma, al fine diottenere l’agevolazione pure per il giardino di unire quest’area nell’unica scheda catastale della casa, nel catasto fabbricati.