Esistono varie tipologie d’ipoteca e tutte si costituiscono con l’iscrizione presso i Pubblici Registri:
- Ipoteca volontaria, è la forma più diffusa d’ipoteca in cui il proprietario presta volontariamente un bene in garanzia di un mutuo o un finanziamento. Tale ipoteca è effettuata tramite atto pubblico o scrittura privata.
- Ipoteca giudiziale è decretata da un giudice a seguito della richiesta di un creditore.
- Ipoteca legale, abbastanza rara, è prevista nei contratti di compravendita di un bene immobile a tutela del pagamento della somma dovuta dall’acquirente al venditore.
L’estinzione dell’ipoteca con conseguente perdita della sua efficacia può avvenire per diverse cause:
- estinzione del debito legato all’ipoteca;
- rinuncia del creditore al pagamento del debito;
- avvenuto raggiungimento del termine a cui l’ipoteca è stata limitata;
- eventuale perimento del bene;
- emissione del provvedimento d’esproprio;
- mancato rinnovo dell’iscrizione dell’ipoteca entro il termine indicato.
L’estinzione dell’ipoteca è, comunque, diversa rispetto alla cancellazione.
Quando un’ipoteca è estinta diventa inutilizzabile e non può produrre più effetti sebbene continui a esistere formalmente.
Ad esempio, quando si finisce di pagare un mutuo l’ipoteca è estinta, ma formalmente potrebbe essere ancora presente nella visura ipotecaria.
Per eliminare l’ipoteca sia nella pratica che nella forma è necessario procedere con la sua cancellazione.
La procedura di cancellazione è diversa in relazione al tipo d’ipoteca.
La cancellazione dell’ipoteca volontaria se conseguente alla naturale estinzione di un mutuo presso una banca è gratuita e automatica per il cliente.
La banca deve, infatti, segnalare l’estinzione dell’ipoteca al Pubblico Ufficio dei Registri Immobiliari entro 30 giorni dal pagamento dell’ultima rata del mutuo.
Tale cancellazione semplificata si applica, inoltre, a:
- mutui non fondiari;
- finanziamenti diversi dai mutui, fondiari e non fondiari;
- finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti;
- finanziamenti concessi, oltre che da banche, da altri intermediari finanziari.
Tutti gli altri tipi d’ipoteca volontaria devono essere cancellati tramite atto notarile.
L’ipoteca giudiziale deve essere, invece, cancellata tramite atto notarile di consenso del creditore a rinunciare all’ipoteca a seguito dell’estinzione dell’obbligazione o sentenza del giudice.
Metto, quindi, a vostra disposizione professionalità ed esperienza per assistervi in ogni procedura di cancellazione dell’ipoteca e fornirvi consigli concreti e precisi per prendere le decisioni più idonee alla vostra situazione.
Garantisco una consulenza approfondita e accurata in merito a tutte le procedure di cancellazione delle ipoteche.
Offro, inoltre, la massima rapidità e accuratezza nella redazione di ogni atto necessario alla cancellazione delle ipoteche e nell’adempimento delle formalità richieste presso i Pubblici Registri Immobiliari.
L’ipoteca è, infatti, un diritto di garanzia che conferisce al creditore la possibilità di chiedere l’espropriazione di un bene del debitore e le sua vendita forzata.
Il debitore, nonostante l’ipoteca, mantiene il pieno godimento e la disponibilità del bene ipotecato.
L’ipoteca prevede, inoltre, il diritto di sequela cioè segue il bene su cui grava anche quando esso passa da una proprietà all’altra.
Le iscrizioni ipotecarie degli immobili sono registrate presso l’Agenzia delle Entrate.
Esistono varie tipologie d’ipoteca e tutte si costituiscono con l’iscrizione presso i Pubblici Registri:
- Ipoteca volontaria, è la forma più diffusa d’ipoteca in cui il proprietario presta volontariamente un bene in garanzia di un mutuo o un finanziamento. Tale ipoteca è effettuata tramite atto pubblico o scrittura privata.
- Ipoteca giudiziale è decretata da un giudice a seguito della richiesta di un creditore.
- Ipoteca legale, abbastanza rara, è prevista nei contratti di compravendita di un bene immobile a tutela del pagamento della somma dovuta dall’acquirente al venditore.
L’estinzione dell’ipoteca con conseguente perdita della sua efficacia può avvenire per diverse cause:
- estinzione del debito legato all’ipoteca;
- rinuncia del creditore al pagamento del debito;
- avvenuto raggiungimento del termine a cui l’ipoteca è stata limitata;
- eventuale perimento del bene;
- emissione del provvedimento d’esproprio;
- mancato rinnovo dell’iscrizione dell’ipoteca entro il termine indicato.
L’estinzione dell’ipoteca è, comunque, diversa rispetto alla cancellazione.
Quando un’ipoteca è estinta diventa inutilizzabile e non può produrre più effetti sebbene continui a esistere formalmente.
Ad esempio, quando si finisce di pagare un mutuo l’ipoteca è estinta, ma formalmente potrebbe essere ancora presente nella visura ipotecaria.
Per eliminare l’ipoteca sia nella pratica che nella forma è necessario procedere con la sua cancellazione.
La procedura di cancellazione è diversa in relazione al tipo d’ipoteca.
La cancellazione dell’ipoteca volontaria se conseguente alla naturale estinzione di un mutuo presso una banca è gratuita e automatica per il cliente.
La banca deve, infatti, segnalare l’estinzione dell’ipoteca al Pubblico Ufficio dei Registri Immobiliari entro 30 giorni dal pagamento dell’ultima rata del mutuo.
Tale cancellazione semplificata si applica, inoltre, a:
- mutui non fondiari;
- finanziamenti diversi dai mutui, fondiari e non fondiari;
- finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti;
- finanziamenti concessi, oltre che da banche, da altri intermediari finanziari.
Tutti gli altri tipi d’ipoteca volontaria devono essere cancellati tramite atto notarile.
L’ipoteca giudiziale deve essere, invece, cancellata tramite atto notarile di consenso del creditore a rinunciare all’ipoteca a seguito dell’estinzione dell’obbligazione o sentenza del giudice.
Metto, quindi, a vostra disposizione professionalità ed esperienza per assistervi in ogni procedura di cancellazione dell’ipoteca e fornirvi consigli concreti e precisi per prendere le decisioni più idonee alla vostra situazione.