Consigli pratici su come redigere un testamento olografo

Preliminarmente, si deve osservare che, quando una persona decede, i suoi beni si devolvono (vengono offerti) a determinati soggetti in forza di una chiamata per legge, a meno che non esista un testamento che chiami (devolva) i beni del defunto ad altri soggetti, dovendosi, però, tener presente che una quota di eredità spetta, per il nostro ordinamento, ai parenti più stretti (discendenti ed ascendenti in mancanza dei primi) e al coniuge, cosa di cui si dovrebbe tenere conto nella redazione del testamento se non si vuole che lo stesso venga impugnato da questi eredi necessari.

Bisogna, però, precisare che, nel caso in cui costoro non fossero chiamati a succedere dal testatore, il testamento rimane comunque valido ed efficace sino al momento in cui non venga impugnato con esito vittorioso in giudizio.

Procediamo per gradi.

Quando si apre la successione?

Al momento della morte. Da questo momento decorrono i termini prescritti per l’espletamento delle varie formalità, tra cui quelle di carattere fiscale.

Tipi di successione:

  • Legittima: in assenza di testamento;
  • Testamentaria: quando esiste un testamento. Il testamento è un atto unilaterale. In caso di più testamenti, vale quello più recente che elimina i precedenti, a meno che gli stessi non siano compatibili nelle disposizioni che, invece, si integrano.

Divieto di patti successori. Sono nulli gli accordi con cui si dispone della propria successione:

  • Accordi istitutivi: patto tra colui che vuole lasciare i beni e i futuri eredi su come e a chi di loro devolvere gli stessi;
  • Accordi dispositivi: patto con cui si dispone di beni facenti parte di una successione non ancora aperta;
  • Accordi rinunciativi: patto con cui si rinuncia (in vita) a ricevere dei beni per successione non ancora aperta.

Oggetto della successione: l’intero patrimonio del defunto. Alcuni diritti non sono, però, trasmissibili (ad esempio, l’usufrutto vitalizio).

Requisiti per fare testamento. Il testatore deve essere maggiorenne, non interdetto e, comunque, capace di intendere e di volere. L’inabilitato può, quindi, redigere un testamento. La legge tace con riferimento ai beneficiari di amministrazione di sostegno. In linea di principio, se il decreto del Giudice, che ammette all’amministrazione di sostegno, non prevede espressamente l’esclusione della possibilità di fare testamento il soggetto conserva questa possibilità. Usualmente, comunque, considerato che l’Autorità Giudiziaria non sempre entra in merito a ciò, è sempre opportuno richiedere conferma scritta dal Giudice in un senso o nell’altro.

Contenuto del testamento. Atto principalmente di natura patrimoniale. Può contenere anche disposizioni non patrimoniali, quali, ad esempio, il riconoscimento di un figlio naturale ed altresì disposizioni prive di rilievo giuridico, quali mere raccomandazioni di valore morale e religioso. L’istituzione di erede costituisce il contenuto tipico di un testamento e comporta la successione del beneficiario nella posizione attiva e passiva già del defunto e, quindi, beni mobili ed immobili, crediti, ma anche i debiti. Può istituire un soggetto nell’intero patrimonio o anche in una quota dell’intero, nel caso si nominino due o più eredi.

Attribuzione di un legato. Disposizione con la quale si attribuisce ad un soggetto un bene o un diritto determinato. Differenza tra erede e legatario è la responsabilità del beneficiario rispetto ai debiti del defunto. Il legatario, infatti, non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio ed i creditori del defunto possono agire nei suoi confronti solo nei limiti del valore del bene oggetto di legato. In funzione di ciò, il legato non deve essere accettato così come, invece, è necessario accettare (o rinunciare) la chiamata a titolo di eredità. Il legatario potrà, però, sempre rinunciare al legato.

Tipologie di testamento.

  • Testamento pubblico: per atto di Notaio;
  • Testamento olografo: per mano dello stesso testatore. È redatto direttamente dal testatore. Lo deve scrivere tutto di suo pugno, datato e sottoscritto. Nessuno deve integrare lo stesso con firme o altri incisi. Un foglio deve contenere il testamento di una persona. La conservazione del testamento olografo può essere effettuata come si crede e quindi conservato dallo stesso testatore o da un parente di fiducia, che lo porterà ad un Notaio quando il testatore decede, per la sua pubblicazione;
  • Testamento segreto: è in parte un atto del testatore e in parte del Notaio. Può essere scritto anche da terzi e anche con mezzi meccanici.

Al di fuori di queste sopra citate modalità, la disposizione per il momento in cui non si è più in vita non ha alcun valore (per esempio, testamento orale).

Il testamento posteriore che non revoca espressamente i precedenti annulla in questi solo le disposizioni che sono con esso incompatibili. È opportuno, quindi, che ogni nuovo testamento contenga la dichiarazione espressa di revoca dei testamenti precedenti. Il testamento è sempre revocabile ed è, quindi, nullo il patto in forza del quale il testatore si obbliga a non modificare un testamento. Al coniuge spetta, quale parte di legittima, il diritto di abitazione sulla residenza familiare e il diritto di uso dei mobili che la arredano. Sono diritti che la legge attribuisce a prescindere dal fatto che il testatore li menzioni a favore del coniuge.

Si consiglia di non inserire nel testamento disposizioni relative al servizio funebre, alla modalità di sepoltura e alla donazione degli organi dal momento che, usualmente, il testamento viene pubblicato (gli si dà efficacia con l’atto di Notaio) quando le esequie sono state effettuate. Si consiglia di inserirle in un altro documento, redatto di pugno, da consegnare ai propri cari.

Come sapere se esiste un testamento.

Nel caso di testamento pubblico o di deposito di testamento olografo presso un Notaio, il testamento originale rimane agli atti del Notaio, in attesa di pubblicazione. È buona norma che il testatore conservi a casa un appunto da cui risulti l’esistenza del testamento e il luogo ove è conservato. Per sapere se un soggetto ha disposto del suo patrimonio per testamento, si può fare apposita richiesta, accompagnata da un estratto dell’atto di morte, al Consiglio Notarile Distrettuale che provvede a chiedere ai Notai del Distretto se hanno presso di loro un testamento del defunto oppure consultare il Registro Generale dei Testamenti. Detto registro consente di sapere ciò, ad eccezione del caso di un testamento olografo non depositato formalmente presso un Notaio (cioè con atto pubblico portante verbale di deposito di testamento olografo) e non ancora pubblicato, magari solo depositato fiduciariamente presso un Notaio o un terzo.

La successione necessaria e cioè i diritti dei legittimari.

La legge riserva a coniuge, figli e ascendenti del defunto una quota di eredità legittima, dalla quale non possono essere privati per volontà del defunto, il quale può lasciare loro queste quote o mediante donazioni in vita o per lascito testamentario. Il testatore può disporre liberamente solo delle quote che la legge non riserva a questi soggetti, quota che è chiamata quota disponibile e varia in funzione di quanti soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti) vengono chiamati a succedere.

Quote di legittima:

  • 1 Solo figlio: quota 1/2
  • Più figli: quota 2/3
  • Coniuge: quota 1/2

Concorso tra figli e coniuge

  • 1 figlio e il coniuge: quota 1/3 + quota 1/3
  • Più figli e il coniuge: quota 1/2 + quota 1/4

 

  • solo ascendenti: quota 1/3

 

In assenza di figli e coniuge, agli ascendenti del defunto è riservato . Nel concorso tra ascendenti e coniuge, è riservata la metà al coniuge e ¼ agli ascendenti.

Il montante, su cui calcolare la quota di legittima e, di conseguenza, la quota disponibile, è dato dal patrimonio del defunto calcolato come segue: valore dei beni al momento della morte – valore dei debiti + valore delle donazioni effettuate in vita (alla data di apertura della successione).

Se il testatore ledesse, nel redigere il testamento, la quota di legittima, il legittimario (figlio o coniuge o ascendenti) possono chiedere la quota di eredità loro spettante con un’azione giudiziale che si chiama azione di riduzione, che si prescrive in 10 anni dalla apertura della successione.

Si può rinunciare a detta azione solo dopo che si è aperta la successione e, quindi, dopo la morte del disponente.

Detta azione può colpire anche le donazioni effettuate in vita dal de cujus che abbiano lesso la detta quota di legittima se le stesse siano state effettuate da non più di venti anni (non si possono colpire con azione di riduzione le donazioni trascritte da più di venti anni).

Nel caso di testamenti particolarmente complessi e articolati e il testatore vuole essere sicuro che le disposizioni vengano eseguite, si può nominare un esecutore testamentario, che deve, appunto, curare la esatta esecuzione delle volontà testamentarie, prendendo possesso dei beni ereditari, salvo diversa volontà del testatore.

Per informazioni o consulenze

Per coloro che volessero, in questo particolare periodo che non ci consente mobilità, avere informazioni più dettagliate in merito al proprio caso specifico possono inviare una mail a questi indirizzi (entrambi): rsantarpia2.notariato.it;  societario@notaiosantarpia.it. Riceveranno gratuita risposta.