Imprese: inammissibilità del pignoramento di quote di società di persone

Il Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice del Registro deile imprese, con provvedimento del 22 settembre 2016, nega la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del pignoramento di quote sociali di società di persone, stante il principio di tipicità degli atti da iscrivere nel registro delle imprese:

Infatti, a differenza di quanto previsto dalia disciplina sulla espropriazione delle quote di società a responsabilità limitata (art. 2471 ce), il codice civile e quello di procedura civile non prevedono tale possibilità.

Le ragioni sostanziali che portano a negare l’ammissibilità del pignoramento di quote di società di persone sono ben note:

il pignoramento, infatti, si porrebbe in netto contrasto con il disposto dell’art. 2305, ce, secondo cui «/7 creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore».

Tale orientamento giurisprudenziale trova la propria ratio proprio nel fondamento su cui si basa la società di persone.

Infatti, con la espropriazione della quota si realizzerebbe il trasferimento coattivo della posizione sociale e si perverrebbe ad una modificazione sociale posta in essere solo con un’iniziativa unilaterale di un terzo, in contrasto con quanto sancito dall’art. 2252 ce che subordina la modificabilità del contratto al consenso di tutti i soci.

Non va inoltre dimenticato che in ossequio di quanto previsto dall’art. 2305 ce “il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”.

Infatti, “poiché la società di persone è configurabile come una pluralità di soggetti i cui patrimoni sono, ciascuno per una parte, gravati da un vincolo derivante dalla loro parziale destinazione al conseguimento di uno scopo comune, i creditori particolari del socio, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale né possono sui relativi beni far valere il privilegio che presidia il loro credito, concorrendo con i creditori della società.

Solo quando, esaurita la liquidazione della società sarà attribuita al socio la quota di liquidazione, i creditori particolari di costui potranno sulla stessa far valere i loro diritti» (così Trib, Trani 23 febbraio 2007).