Procura irrevocabile alla vendita (anche immobile)

La procura è un negozio unilaterale. Quando è irrevocabile una procura? Basta apporre la clausola di irrevocabilità perché la stessa esplichi efficacia? È ben possibile apporre detta clausola, ma il conferente procura potrebbe ripensarci e volerla revocare. Ciò è possibile vista l’esclusività degli interessi coinvolti, di spettanza del solo soggetto conferente procura. Se rimanesse irrevocabile sarebbe come limitare la capacità d’agire del conferente procura e questi non potrebbe, quindi, sostituirsi al procuratore per compiere l’attività.
Situazione diversa nel caso in cui venga coinvolto un interesse del procuratore. Bisogna, però, valutare quanto previsto dal 1723 CC in tema di mandato.
Lì dove vi sia un incarico accettato dal mandatario vi è un contratto che tutela un interesse che è anche del rappresentante (procuratore) oltre che del rappresentato, per cui l’irrevocabilità non è da ascrivere alla procura, ma accede al contratto con il quale il procuratore è stato incaricato di un’operazione ed ha accettato di svolgere.
L’accordo è bilaterale e, quindi, fa sì che la rinuncia alla revoca abbia un effetto stabile. La procura, essendo unilaterale, non ammette un consenso volontaristico del procuratore neanche per accettare la revoca.
In conclusione, il patto di irrevocabilità di procura, pur lecito, si risolve in una clausola priva di senso giuridico. Qualora la procura sia collegata ad un diverso ed autonomo negozio gestorio (mandato), invece, tale negozio può essere irrevocabile, cosa che non si estende, però, alla procura.
Conseguenze: non posso revocare l’incarico dato a compiere una certa attività giuridica nell’interesse (mandato) del conferente, ma può, comunque, essere revocata da costui la facoltà di compierla in nome (procura) di lui stesso.
Pubblicità della revoca della procura (articolo 1396 CC).
Bisogna tutelare l’incolpevole affidamento del terzo che confidi sulla capacità del rappresentante a concludere un contratto. Bisogna, quindi, portare a conoscenza dei terzi (oltre che del procuratore) la revoca. Quest’ultima è negozio unilaterale recettizio, ha effetto non retroattivo e, quindi, rimangono valide ed efficaci le attività giuridiche compiute dal rappresentante, prima che sia venuto a conoscenza della revoca.
Non occorre forma solenne. Vale, come revoca, anche il compiere il negozio giuridico direttamente da parte del rappresentato.
Applicazioni pratiche della procura irrevocabile:
se la procura sia stata rilasciata con scrittura autenticata notarile, in unico originale, è sufficiente che alla revoca (anche orale) consegua il ritiro del documento. Se la procura, invece, fosse conservata a raccolta tra gli atti del notaio (per il compimento di più atti), alla revoca si deve accompagnare una ufficiale sottrazione della legittimazione del rappresentante. In questo caso occorre che la revoca rivesta la forma della scrittura autenticata da notaio al fine di evitare il rilascio di ulteriori copie e, il notaio, che abbia ricevuto la revoca, deve notificarla al notaio che ha ricevuto la procura originaria.